LEGGE 21 giugno 1928, n. 1962

Type Legge
Publication 1928-06-21
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 07/09/1928

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. E' convertito in legge il R. decreto-legge 28 aprile 1927, n. 1379, che da' esecuzione alla Convenzione firmata in Roma il 26 marzo 1927, tra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia elettrica Rimini-San Marino e per l'impianto e l'esercizio di una stazione radiotelefonica nel territorio di quella Repubblica. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addi' 21 giugno 1928 - Anno VI VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Volpi - Giuriati - Ciano. Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Convenzione-art. 1

Convenzione tra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino. Sua Maesta' il Re d'Italia e la Serenissima Repubblica di San Marino, animati dal desiderio di consolidare sempre piu' i rapporti amichevoli e cordiali esistenti tra i due Paesi e allo scopo di migliorare i mezzi di comunicazione fra i due Stati hanno nominato loro plenipotenziari: Sua Maesta' il Re d'Italia: S. E. Benito Mussolini, Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per gli affari esteri; Le LL. EE. i Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino: Conte gr. uff. Angelo Manzoni Borghese, Incaricato straordinario d'affari; Nobile comm. Manlio Gozi, Direttore delle poste, telegrafi e telefoni; i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri ed averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti: Art. 1. Il Governo italiano, per corrispondere ad un antico desiderio della Repubblica di San Marino ed alla sua necessita' di allacciarsi direttamente a Rimini con le grandi linee di comunicazione, si impegna a costruire e ad esercitare, direttamente o mediante concessione, una ferrovia elettrica a scartamento ridotto dalla capitale di San Marino per Serravalle a Rimini, riservandosi la facolta' di impiantare ad aderenza artificiale o di sostituire mediante funicolare, ove esigenze tecniche lo richiedessero, il tratto piu' elevato della linea. Il Regio Governo d'Italia si riserva altresi' la facolta' di valersi parzialmente, per la nuova comunicazione, degli impianti esistenti della ferrovia Rimini-Mercatino.

Convenzione-art. 2

Art. 2. Il Governo della Repubblica di San Marino, dal canto suo, per dare al Governo italiano una prova di fiducia e di amicizia, accorda al Regio Governo d'Italia, per la durata di 10 anni dalla data della presente convenzione, la facolta' esclusiva di provvedere, tanto direttamente che per il tramite di concessionari e secondo quelle altre modalita' che esso riterra' piu' opportune, all'impianto ed all'esercizio, nel territorio dello Stato di San Marino, di una stazione radiotelefonica trasmittente destinata al servizio di radioaudizione circolare (broadcasting), ed anche di altre stazioni radioelettriche nel caso che cio' apparisse conveniente. Al fine di assicurare la regolarita' del servizio, il Governo Sanmarinese s'impegna di prestare al personale d'esercizio della stazione predetta e a quello incaricato dal Regio Governo della esecuzione dei controlli, nonche' delle misure previste per i casi di inadempienza, l'appoggio e l'assistenza di cui essi abbisognassero per il completo adempimento delle loro mansioni.

Convenzione-art. 3

Art. 3. In eccezione al disposto dell'art. 1 il Governo di San Marino si riserva di concedere licenze per l'impianto ed uso nel suo territorio di stazioni destinate alla ricezione delle radiodiffusioni (broadcasting). Oltre alla tassa governativa di licenza, i titolari delle stazioni di cui sopra potranno essere tenuti a pagare all'ente che gestira' la stazione radiotelefonica trasmittente l'abbonamento al servizio di radioaudizione circolare in base a tariffe da sottoporsi all'approvazione del Governo di San Marino. L'obbligo del pagamento della tassa di licenza e dell'abbonamento alle radioaudizioni potra' pure essere esteso ai commercianti del territorio di San Marino che si occupano della vendita di apparecchi radioelettrici atti o adattabili alla ricezione.

Convenzione-art. 4

Art. 4. Il Governo di San Marino si impegna a cedere gratuitamente gli immobili e le aree di proprieta' demaniale, escluse in massima quelle stradali, che occorreranno per la sede ferroviaria e sue dipendenze ed a promuovere la necessaria procedura per l'esproprio delle aree di proprieta' privata che si rendessero necessarie per lo stesso scopo.

Convenzione-art. 5

Art. 5. La ferrovia elettrica San Martino-Rimini sara' ultimata ed aperta all'esercizio non oltre il 31 dicembre 1930, salvo eventuali proroghe che siano rese indispensabili da cause di forza maggiore debitamente comprovate ed accertate.

Convenzione-art. 6

Art. 6. Compatibilmente con le esigenze tecniche ed economiche della costruzione e dell'esercizio della ferrovia, il Regio Governo d'Italia, nel provvedere circa le modalita' della costruzione e dell'esercizio medesimi e particolarmente per quanto riguarda il numero delle corse dei treni, gli orari, le tariffe, le concessioni di viaggi, i servizi di posta e di corrispondenza, terra' conto delle osservazioni e dei desideri del Governo della Repubblica di San Marino. S'intende esteso alla costruzione e all'esercizio della ferrovia l'impegno del Governo Sanmarinese, di cui al secondo comma dell'art. 2 della presente Convenzione, concernente l'impianto e l'esercizio della stazione radiotelefonica.

Convenzione-art. 7

Art. 7. L'impegno relativo all'esercizio della ferrovia San Marino-Rimini e' stabilito per la durata di anni 25 dalla data di apertura dell'esercizio medesimo.

Convenzione-art. 8

Art. 8. Il tronco della ferrovia elettrica San Marino-Rimini, ricadente entro il territorio della Repubblica di San Marino, passera' in proprieta' del Governo sanmarinese, al completo di tutti gli impianti fissi, al termine dei 25 anni di esercizio, senza che sia dovuto al Regio Governo d'Italia alcun prezzo di rimborso. Quanto alla proprieta' del materiale rotabile e di esercizio varranno le norme della legge italiana, e pertanto tale proprieta' rimarra' al concessionario, cui competera' il prezzo di stima, qualora il Governo della Repubblica di San Marino volesse rendersene acquirente, col consenso del Regio Governo d'Italia.

Convenzione-art. 9

Art. 9. Non meno di due anni prima della scadenza dei termini di cui agli articoli 2 e 7 della presente Convenzione, i Governi contraenti esamineranno di comune accordo la convenienza di prorogare la facolta' concessa in virtu' dell'articolo 2 al Governo italiano e di continuare l'esercizio della ferrovia elettrica San Marino-Rimini e procederanno in ogni caso alla regolazione dei reciproci rapporti.

Convenzione-art. 10

Art. 10. I due Governi contraenti si riservano di stabilire in seguito e di comune accordo tutte le misure relative ai servizi di dogana e di pubblica sicurezza, per il normale esercizio della ferrovia elettrica San Marino-Rimini.

Convenzione-art. 11

Art. 11. La presente Convenzione sara' ratificata e le ratifiche saranno scambiate in Roma al piu' presto possibile. Fatto in Roma, in doppio originale, il 26 marzo 1927. Per l'Italia: (L. S.) Benito Mussolini. Per San Marino: (L. S.) Angelo Manzoni Borghese (L. S.) Manlio Gozi. Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re: p. Il Ministro per gli affari esteri: Grandi.

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