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LEGGE 22 novembre 1928, n. 2677

Current text a fecha 1970-01-02
Art. 1

Gli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti sono autorizzati a ricevere in conto corrente dalla Cassa di risparmio « Vittorio Emanuele », di Palermo, una somma sino alla concorrenza di L. 4,200,000, oltre gli interessi da capitalizzarsi annualmente per il periodo anteriore all'ammortamento della somma stessa, per mutuarla alla provincia di Ragusa, nella misura che sarà determinata, rispettivamente, in base ai progetti da esibirsi dall'Ente mutuatario, dal Ministero dell'interno e dal Ministero dei lavori pubblici, per metterla in grado di provvedere alla costruzione del palazzo destinato agli uffici provinciali ed all'ampliamento e sistemazione del ponte Cappuccini.