LEGGE 2 dicembre 1928, n. 2687
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Può essere concessa l'aspettativa per il periodo di due anni agli insegnanti elementari, che, volendo consacrarsi alle Missioni cattoliche, presentino domanda per ottenere l'aspettativa stessa al provveditore agli studi, al Governatore di Roma o al podestà, secondo la rispettiva competenza, per il tramite del superiore dell'Istituto o Collegio, al quale essi siano stati ammessi o intendano inscriversi. L'aspettativa di cui al comma precedente è equiparata, a tutti gli effetti, a quella concessa per motivi di famiglia. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 dicembre 1928 - Anno VII VITTORIO EMANUELE. Belluzzo. Visto, il Guardasigilli: Rocco.
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