LEGGE 13 dicembre 1928, n. 2844
Art. 1
Sono estese agli ufficiali della Regia guardia di finanza mutilati ed invalidi di guerra, in quanto applicabili, le disposizioni riflettenti la riassunzione in servizio degli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra del Regio esercito.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.