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LEGGE 13 dicembre 1928, n. 2885

Current text a fecha 1970-01-02
Art. 1

L'istruzione professionale dei contadini è affidata alle Cattedre ambulanti di agricoltura, che la impartiscono a mezzo del loro personale tecnico, sotto la vigilanza e l'indirizzo, ciascuna del direttore della Cattedra, con corsi temporanei, di carattere eminentemente pratico e applicativo locale.