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LEGGE 24 dicembre 1928, n. 3087

Current text a fecha 1970-01-02
Art. 1

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Il numero degli ufficiali, tra capitani e tenenti del servizio permanente, da reclutarsi straordinariamente per il Corpo di commissariato militare - ufficiali commissari - in base alla facoltà concessa al Ministro per la guerra con l'articolo 9 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, è elevato da 30 a 37. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 dicembre 1928 - Anno VII VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Mosconi. Visto, il Guardasigilli: Rocco.