LEGGE 13 dicembre 1928, n. 3114

Type Legge
Publication 1928-12-13
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

I medici condotti e altri sanitari in regolare servizio alla pubblicazione della presente legge, aventi servizi anteriori alla data di istituzione della Cassa di previdenza dei sanitari amministrata dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, o alle date della estensione di tale Cassa alle rispettive categorie, i quali non si siano avvalsi in tempo utile della facoltà di iscrizione, possono iscriversi alla Cassa medesima e chiedere il riconoscimento del servizio prestato sino al limite di 20 anni, purchè versino il contributo straordinario di lire 600 annue, con i relativi interessi composti al 5 per cento, per tanti anni quanti sono quelli da riconoscere. La relativa domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge. Il contributo per il riconoscimento dei servizi di cui al comma precedente potrà essere pagato dal sanitario in unica soluzione, ovvero potrà essere corrisposto per la metà all'atto della concessione e per l'altra metà a rate mensili calcolate con l'applicazione della tabella C annessa al R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, in un periodo non superiore a dieci anni.

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