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LEGGE 24 dicembre 1928, n. 3241

Current text a fecha 1970-01-02
Art. 1

Entro il termine stabilito dall'art. 1 del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, il Ministro per la guerra ha facoltà quando non ritenga di attenersi al sistema di reclutamento stabilito col 1° comma dell'art. 12 del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, di reclutare magistrati militari mediante concorso per esami fra gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, laureati in giurisprudenza, di età non superiore ai 35 anni. Il limite di età è elevato a 40 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18. Al concorso per esami di cui al 1° comma potranno essere ammessi gli attuali cancellieri capi della magistratura militare, laureati in giurisprudenza, provenienti dal vecchio ruolo del personale civile della giustizia militare, anche se abbiano superato il normale limite di età stabilito per gli altri concorrenti.