LEGGE 6 gennaio 1928, n. 3425
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Piena ed intera esecuzione è data alle seguenti due Convenzioni firmate a Saint-Germain-en-Laye, il 10 settembre 1919, fra l'Italia ed altri Stati: 1° Convenzione per la revisione dell'Atto generale di Berlino del 26 febbraio 1885, e dell'Atto generale e della Dichiarazione di Bruxelles del 2 luglio 1890; 2° Convenzione circa il regime delle bevande alcooliche in Africa. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 gennaio 1928 - Anno VI VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Federzoni - Volpi - Belluzzo. Visto, il Guardasigilli: Rocco.
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