LEGGE 17 gennaio 1929, n. 95
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. L'art. 3 del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2323, è sostituito dal seguente: «È altresì concessa a favore delle Società suindicate: a) la riduzione al quarto della misura normale della tassa di negoziazione tanto sulle azioni quanto sulle obbligazioni; b) la esenzione dalle tasse di bollo, scambio, assicurazioni e dai diritti di segreteria, per le convenzioni relative all'esercizio delle linee aeree e per tutti gli atti inerenti e conseguenti ad esso, compresi i contratti di appalto, di fornitura e di assicurazione, nonchè gli atti comprovanti i successivi aumenti di capitale. «La tassa di registro, in tutti i casi suddetti, sarà applicata nella misura fissa minima». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 17 gennaio 1929 - Anno VII VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Mosconi. Visto, il Guardasigilli: Rocco.
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