LEGGE 24 giugno 1929, n. 1103
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. L'esame dei copioni e la revisione delle pellicole cinematografiche, agli effetti del R. decreto 24 settembre 1923, n. 3287, modificato dal R. decreto 18 settembre 1924, n. 1682, e dalla legge 16 giugno 1927, n. 1121, sono affidati a Commissioni composte: a) di un funzionario del gruppo A dell'Amministrazione dell'interno, appartenente alla Direzione generale della pubblica sicurezza, con funzioni di presidente; b) di un rappresentante del Partito Nazionale Fascista, designato dal Segretario del Partito stesso; c) di un magistrato dell'Ordine giudiziario; d) di una madre di famiglia; e) di due membri designati dal Ministro per l'economia nazionale; f) di un membro designato dal Ministro per le colonie; g) di un membro designato dal Ministro per le corporazioni; h) di un membro designato dall' Istituto nazionale L.U.C.E. per la propaganda e la cultura a mezzo della cinematografia; i) di un membro designato dall'Ente nazionale per la cinematografia. Il membro designato dal Ministro per le colonie interverrà alle sedute nelle quali debbono essere esaminati copioni e rivedute pellicole di soggetto coloniale. La Commissione di appello è composta: a) di due capi divisione, addetti alla Direzione generale della pubblica sicurezza, uno dei quali presidente; b) di un rappresentante del Partito Nazionale Fascista, designato dal Segretario del Partito stesso; c) di un magistrato; d) di una madre di famiglia: e) di due persone competenti in materia artistica, letteraria e tecnica cinematografica, designate dal Ministro per l'economia nazionale; f) di un membro designato dal Ministro per le colonie; g) di un membro designato dal Ministro per le corporazioni; h) di un membro designato dall'Istituto nazionale L.U.C.E. per la propaganda e la cultura a mezzo della cinematografia; i) di un membro designato dall'Ente nazionale per la cinematografia. Per la validità delle deliberazioni delle Commissioni di prima istanza e della Commissione di appello basta la presenza di sei membri. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 giugno 1929 - Anno VII VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Martelli. Visto, il Guardasigilli: Rocco.
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