LEGGE 27 giugno 1929, n. 1130
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convalidato il R. decreto 27 maggio 1929, n. 878, riguardante prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio 1928-29. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 giugno 1929 - Anno VII VITTORIO EMANUELE. Rocco - Mosconi. Visto, il Guardasigilli: Rocco.
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