LEGGE 27 giugno 1929, n. 1144

Type Legge
Publication 1929-06-27
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

All'art. 9, primo comma, del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 5 agosto 1927, n. 1437, è sostituito il seguente: «Gli inscritti di leva arruolati sono personalmente obbligati al servizio militare dal giorno dell'arruolamento sino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il cinquantacinquesimo anno di loro età, salvo per gli ufficiali e sottufficiali e per i militari di truppa vincolati ad obblighi speciali il disposto delle leggi che particolarmente li riguardano».

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