LEGGE 2 luglio 1929, n. 1151

Type Legge
Publication 1929-07-02
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

Al primo comma dell'art. 6 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, è sostituito il seguente: «Il Consiglio centrale delle stazioni di cura è composto: 1° del Sottosegretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente; 2° del direttore generale dell'amministrazione civile, vice presidente; 3° del direttore generale delle ferrovie dello Stato; 4° del direttore generale della sanità pubblica; 5° del direttore generale delle belle arti; 6° del direttore generale delle imposte dirette; 7° del direttore generale del demanio pubblico e delle aziende patrimoniali; 8° del direttore generale della marina mercantile; 9° dell'ispettore generale delle ferrovie, tramvie, automobili e navigazione interna; 10° del capo della Divisione dei comuni; 11° del presidente dell'Ente nazionale per le industrie turistiche; 12° del presidente del Touring Club, della Federazione nazionale alberghi e turismo, della Federazione dell'industria idroclimatica, dell'Associazione medica italiana d'idrologia, climatologia e terapia fisica e del Sindacato italiano medico fascista».

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