LEGGE 24 giugno 1929, n. 1162

Type Legge
Publication 1929-06-24
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API
Art. 1

Sulle domande di autorizzazione per esposizioni e mostre d'arte, di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, convertito nella legge 8 marzo 1928, n. 630, qualora riguardino l'arte contemporanea, sarà sentito, per mezzo del Ministero delle corporazioni, il parere tecnico artistico del Sindacato nazionale degli artisti. Anche in tal caso continuerà a sentirsi, insieme con il parere degli altri Ministeri interessati, quello del Ministero della pubblica istruzione.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.