LEGGE 8 luglio 1929, n. 1174

Type Legge
Publication 1929-07-08
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

L'autorizzazione conferita agli Istituti di credito fondiario, con l'art. 1 del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1497, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 934, di concedere mutui in cartelle fondiarie all'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali, è estesa agli Istituti stessi per la concessione di mutui in contanti. Il saggio d'interesse di detti mutui in contanti, ai quali sono applicabili le disposizioni degli articoli l, 2, 3, 4 e 7 del citato Regio decreto, non potrà superare il 6 per cento.

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