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LEGGE 8 luglio 1929, n. 1225

Current text a fecha 1970-01-02
Art. 1

A decorrere dal 1° gennaio 1926 e fino al 31 dicembre 1931, è accordato alla Società di elettricità e delle piccole ferrovie di Abbazia un sussidio straordinario di esercizio nella misura di annue L. 150,000 pagabile entro il trimestre successivo all'anno al quale il sussidio si riferisce e senza decorrenza d'interesse per le annualità già scadute, fino al giorno del loro effettivo pagamento.