LEGGE 2 luglio 1929, n. 1257
Art. 1
Alle Associazioni autorizzate a norma dell'art. 92 dei R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, può essere attribuita con Regio decreto su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le corporazioni, col Ministro da cui il personale associato dipende e col Ministro per le finanze, sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista, la capacità di acquistare, possedere e amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni. L'attribuzione di tale capacità non conferisce la facoltà di stipulare contratti di lavoro. L'esercizio di essa è subordinato all'autorizzazione del Ministro da cui il personale associato dipende.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.