LEGGE 8 luglio 1929, n. 1313
Art. 1
Gli ufficiali di complemento del Corpo del genio aeronautico (ruolo ingegneri) e del Corpo di commissariato militare della Regia aeronautica sono reclutati fra i cittadini italiani i quali, oltre al possesso dei requisiti generali prescritti dalle vigenti disposizioni per conseguire la nomina ad ufficiale di complemento della Regia aeronautica, soddisfino alle seguenti condizioni: a) siano inscritti alla leva di terra; b) siano laureati in ingegneria, se aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento nel Corpo del genio aeronautico, ovvero laureati in giurisprudenza o scienze economiche e commerciali, se aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento nel Corpo di commissariato militare della Regia aeronautica; c) abbiano seguito con buon esito i corsi d'istruzione premilitare, ovvero abbiano un grado di ufficiale nella Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.
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