LEGGE 8 luglio 1929, n. 1337
Art. 1
Gli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15 e 16 del R. decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2073, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1488, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Art. 2. - È istituita la Milizia portuaria, specialità della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, che svolge la propria attività nell'ambito di alcuni porti principali ed in quei tratti del litorale del Regno, dove se ne dimostri la necessità, per i servizi di cui all'art. 10. Art. 4. - Al personale della Milizia portuale spetta il trattamento di previdenza stabilito dalla convenzione 12 luglio 1928, stipulata con l'istituto nazionale delle assicurazioni e resa esecutiva con R. decreto 24 dicembre 1928, n. 3408. Art. 5. - La Milizia portuaria dipende disciplinarmente dal Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale. Per l'impiego tecnico dipende dal Ministero delle comunicazioni o dalle competenti autorità militari o di pubblica sicurezza, rispettivamente, secondo i criteri di massima fissati dai commi a) e b) dell'art. 10. Le ispezioni di carattere disciplinare sono devolute al Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, che agirà in accordo col Ministro per le comunicazioni. Art. 6. - La Milizia portuaria ha il seguente ordinamento: un Comando di gruppo legioni di Milizia portuaria; due legioni di Milizia portuaria. Art. 7. - Il comando del gruppo legioni di Milizia portuaria è devoluto ad un console generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, coadiuvato da un console capo di stato maggiore, da un ufficiale superiore e da un ufficiale inferiore, rispettivamente con le attribuzioni di capo ufficio di amministrazione e di ufficiale addetto. Art. 8. - Le sedi di Comandi di legione sono le seguenti: I legione, Genova; II legione, Napoli. Previa autorizzazione del Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per l'interno, entro i limiti dell'organico di cui all'art. 9, il Comando gruppo legioni portuarie potrà disporre la costituzione, soppressione, fusione o trasferimento di distaccamenti permanenti od eventuali, di forza variabile, in relazione alla esigenza del servizio. La prima legione funziona anche da centro di reclutamento, d'istruzione e rifornimento. Presso di essa è costituito un deposito ufficiali, graduati e militi. Art. 9. - L'organico della Milizia portuaria è quello riportato dai seguenti quadri: Ufficiali. Grado 5° - Console generale................................ N. 1 Grado 6° - Consoli......................................... » 4 Grado 8° - Seniori......................................... » 4 Grado 9° - Centurioni...................................... » 10 Grado 10° - Capi manipolo.................................. » 17 _ N. 36 Sottufficiali e militi. Marescialli maggiori....................................... N. 2 Marescialli capi............................................» 2 Marescialli.................................................» 3 Capisquadra.................................................» 17 Vice-capisquadra............................................» 20 Militi scelti...............................................» 20 Militi ed allievi militi....................................» 554 _ N.618 Art. 10. - La Milizia portuaria sarà impiegata : a) nel servizio di polizia marittima e portuale nei porti e lungo il litorale marittimo sia a terra che a mare; b) nei servizi complementari di polizia militare e di polizia ordinaria. Art. 12. - La Milizia portuaria, nell'ambito dei servizi ad essa affidati, ha funzioni vere e proprie di pubblica sicurezza ed esercita funzioni di polizia giudiziaria. Gli ufficiali e sottufficiali sono ufficiali di polizia giudiziaria. I militi scelti e i militi sono agenti di polizia giudiziaria. Art. 15. - Il servizio militare della Milizia portuaria equivale ad ogni effetto come servizio militare di leva. Tuttavia coloro i quali interrompono la ferma per motivi disciplinari, ritornano nell'obbligo di assolvere la loro ferma di leva qualunque sia la durata del servizio già prestato nella Milizia portuaria. Il quantitativo annuo da trarsi mediante arruolamento dai contingenti annui della leva di terra e della leva di mare per i bisogni della Milizia portuaria non potrà superare i 500 uomini e sarà determinato proporzionalmente alla forza bilanciata dell'Esercito e della Marina. Ove il fabbisogno sia maggiore, il quantitativo massimo sarà determinato annualmente dal Capo del Governo e dal Ministro per le comunicazioni, d'accordo coi Ministri per la guerra e per la marina. I militari di leva, arruolati nella Milizia portuaria, figureranno, nei ruoli del Regio esercito, collocati a disposizione della Milizia portuaria, o la loro posizione militare, dal giorno del collocamento a disposizione, è regolata esclusivamente dalle norme vigenti per la Milizia portuaria. Art. 16. - Tutte le spese per il funzionamento della Milizia portuaria sono a carico del bilancio del Ministero delle comunicazioni (marina mercantile) e non dovranno superare gli stanziamenti autorizzati per la Milizia predetta nell'esercizio 1927-1928.
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