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LEGGE 26 luglio 1929, n. 1460

Current text a fecha 1970-01-02
Art. 1

Agli ufficiali generali ed ai colonnelli della Regia aeronautica collocati in aspettativa per riduzione di quadri, in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 26 settembre 1926, numero 1650, verrà corrisposta, a titolo di assegno personale, la differenza tra il trattamento economico loro spettante in detta posizione, e quello che sarebbe loro spettato se fossero stati collocati in ausiliaria, qualora quest'ultimo risultasse più favorevole. Tale assegno personale non avrà alcuna influenza sul successivo trattamento di quiescenza che sarà regolato dalle vigenti disposizioni.