LEGGE 8 luglio 1929, n. 1463

Type Legge
Publication 1929-07-08
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Il Governo del Re è autorizzato a concedere l'emendamento dell'articolo unico della legge 18 giugno 1925, n. 1243, elevando l'ammontare a tre milioni e mezzo di cartelle al prezzo di lire due ciascuna, con esenzione da ogni tassa e diritto erariale a favore dell'Ospedale civile «Vito Fazzi» di Lecce e per il completamento dell'Istituto degli orfani di guerra e dei figli del popolo abbandonati di Gallipoli. Dell'intero ammontare delle cartelle saranno impiegate: per quanto a due milioni di cartelle a favore dell'Ospedale civile «Vito Fazzi» di Lecce e per l'altro milione e mezzo di cartelle a favore dell'Istituto di Gallipoli per gli orfani di guerra e figli del popolo abbandonati. Con lo stesso decreto con il quale verrà autorizzata la tombola sarà approvato il piano di esecuzione e fissate le date di estrazione: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 luglio 1929 - Anno VII VITTORIO EMANUELE. Mosconi. Visto, il Guardasigilli: Rocco.

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