LEGGE 20 marzo 1930, n. 406
Art. 1
Il secondo comma dell'articolo primo del testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, approvato con R. decreto 9 febbraio 1928, n. 371, è modificato nel senso che, per gli ufficiali della Regia guardia di finanza, il limite di età di 25 anni per contrarre matrimonio è soppresso.
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