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LEGGE 27 marzo 1930, n. 417

Current text a fecha 1970-01-02
Art. 1

L'art. 13 del R. decreto 7 giugno 1928, n. 1278, convertito nella legge 20 dicembre 1928. n. 3095, è sostituito dal seguente: «Per gli ufficiali dell'Arma aeronautica, del Corpo del genio aeronautico e del Corpo di commissariato militare aeronautico, provenienti dagli ufficiali del Regio esercito o della Regia marina, nel computo dell'anzianità di grado, agli effetti dell'avanzamento, si terrà conto del servizio effettivamente prestato col grado stesso, nelle armi o corpi di provenienza, fermo in ogni caso rimanendo l'ordine di successione in ruolo, spettante a norma delle disposizioni vigenti. «Tale computo s'intende limitato ai soli fini dell'avanzamento e non a quelli della valutazione dei servizi medesimi agli effetti degli aumenti periodici di stipendio, in applicazione dell'art. 156 del R. decreto legislativo 11 novembre 1923, n. 2395».