LEGGE 1 maggio 1930, n. 610

Type Legge
Publication 1930-05-01
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

Il Ministero delle finanze ha la facoltà di devolvere a favore della Federazione nazionale veterani garibaldini e di altri enti od istituti da designarsi dal Capo del Governo, parte dei proventi netti della pubblicità sulle scatole dei fiammiferi che, à termini dell'art. 11 della convenzione annessa al R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, viene esercitata dal Consorzio industrie fiammiferi. Analoga facoltà è data all'Amministrazione dei monopoli di Stato per la pubblicità eseguita a mezzo dei condizionamenti dei generi di monopolio.

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