LEGGE 2 giugno 1930, n. 714
Art. 1
II Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.
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