LEGGE 2 giugno 1930, n. 714

Type Legge
Publication 1930-06-02
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API
Art. 1

II Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.