LEGGE 26 maggio 1930, n. 801
Art. 1
Il rimborso della metà della sopratassa di confine sullo zucchero di origine e provenienza dalle Colonie italiane per il quantitativo eccedente i primi 10.000 quintali e sino a 20.000 quintali sul contingente annuo ammesso in franchigia doganale alla importazione nel Regno, e di cui al R. decreto legge 4 ottobre 1928, n. 2382, è prorogato sino a tutto il 31 dicembre 1933.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.