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LEGGE 26 aprile 1930, n. 878

Current text a fecha 1970-01-02
Art. 1

Piena ed intera esecuzione è data nel Regno alla Convenzione per il risarcimento degli infortuni del lavoro nell'agricoltura, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro a Ginevra nella sessione 25 ottobre-19 novembre 1921.