LEGGE 8 gennaio 1931, n. 29
Art. 1
Agli ufficiali dei gradi di colonnello e generale, collocati in posizione ausiliaria ai termini della legge 11 marzo 1926, n. 397, direttamente dal servizio permanente effettivo, è fatto il trattamento di ausiliaria stabilito dalla presente legge: a) quando il loro collocamento in tale posizione derivi dall'aver raggiunto il limite di età ed essi siano già stati giudicati idonei al grado superiore, se colonnelli, o siano già stati designati per l'avanzamento al grado superiore se ufficiali generali; b) quando il loro collocamento in tale posizione derivi dall'aver raggiunto il limite di età e gli ufficiali abbiano compiuto 40 anni di servizio utile per la pensione, ancorchè non siano stati giudicati idonei se colonnelli, o non siano stati designati, se ufficiali generali, per l'avanzamento al grado superiore e semprechè non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 38 della legge 11 marzo 1926, n. 397.
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