LEGGE 8 gennaio 1931, n. 84
Art. 1
È autorizzata l'adesione all'Accordo firmato a Vienna il 30 novembre 1923, tra i Governi d'Austria, di Polonia, di Romania, di Jugoslavia e di Cecoslovacchia circa gli anticipi fatti dall'ex Monarchia austro-ungarica agli impiegati di Stato passati al servizio degli Stati successori.
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