LEGGE 5 marzo 1931, n. 242
Art. 1
L'Istituto di soccorso «Giuseppe Kirner» in Firenze è autorizzato ad eccedere di L. 50.000 nel corrente esercizio finanziario il limite di cui all'art. 3, n. 3, della legge 22 marzo 1928, n. 718, al solo scopo di poter accordare sussidi straordinari ai soci ed ai loro congiunti, che si trovino in eccezionali disagiate condizioni economiche a causa dei terremoti del Vulture e delle Marche.
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