LEGGE 17 aprile 1931, n. 511
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Le disposizioni dei primi quattro commi dell'articolo unico del R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1801, sono estese, in quanto applicabili, e per quanto concerne la destinazione nelle Colonie, al personale della magistratura ordinaria non inamovibile, al personale della magistratura militare ed a quello delle rispettive cancellerie e segreterie. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta, nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addì 17 aprile 1931 - Anno IX VITTORIO EMANUELE. Mussolini - De Bono - Rocco - Gazzera - Mosconi. Visto, il Guardasigilli: Rocco.
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