LEGGE 12 giugno 1931, n. 777
Art. 1
Le disposizioni della legge 26 luglio 1929, n. 1397, per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che all'assistenza medesima si riferisca nonchè tutte le provvidenze emanate a favore dei congiunti dei caduti in guerra, sono estese agli orfani ed agli altri congiunti dei caduti per la causa nazionale, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni od assegni privilegiati di guerra in applicazione dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275, e dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1519, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 359.
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