LEGGE 12 giugno 1931, n. 825
Art. 1
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo italo-svizzero firmato a Roma il 19 dicembre 1930 con Protocollo finale, concernente la circolazione dei veicoli a motore tra i due Paesi e i servizi pubblici di trasporto in comune delle persone.
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