LEGGE 18 giugno 1931, n. 856
Art. 1
Dall'ammontare delle somme riscosse per contributi sindacali obbligatori a carico dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei professionisti ed artisti, deve essere annualmente prelevata una quota, pari al 28 per cento, da impiegare come segue: a) il 15 per cento, in spese per l'educazione nazionale, l'istruzione professionale, l'assistenza sociale e tecnica, e, in genere, per l'assistenza di interesse nazionale, nonchè in contributi a favore dell'Opera nazionale del Dopolavoro, dell'Opera nazionale per la maternità e per l'infanzia, dell'Opera nazionale Balilla, e del Patronato nazionale; b) il 10 per cento, a favore dello Stato; c) il 3 per cento, per costituire un fondo patrimoniale avente per iscopo di garantire le obbligazioni assunte dalle Associazioni in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da esse stipulati. Per i contributi sindacali obbligatori aventi carattere integrativo la quota complessiva da prelevarsi potrà essere, con decreto del Ministro per le corporazioni, ridotta alla misura del 18 per cento e ripartita per gli impieghi di cui sopra. Quando il fondo di garanzia abbia, nel suo complesso, raggiunto un ammontare non inferiore a 65 milioni di lire, potrà disporsi, con decreto Reale su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per la giustizia e gli affari di culto, che sia ridotta la quota di cui alla lettera c), e sia di altrettanto aumentata la quota di cui alla lettera a), destinando l'importo dell'aumento a spese di assistenza di interesse nazionale. Peraltro, qualora, in seguito ad eventuali pagamenti disposti l'ammontare del fondo di garanzia si riduca ad una cifra inferiore ai 65 milioni di lire, le disposizioni adottate in applicazione del precedente comma cesseranno di avere efficacia fino a quando non sarà stato nuovamente raggiunto l'indicato ammontare.
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