LEGGE 18 giugno 1931, n. 888
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Le imprese che si propongono di acquistare bestiame da dare a soccida ad agricoltori, per dotazione dei fondi da questi posseduti o condotti, potranno, previo riconoscimento da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'interesse agrario della loro iniziativa, essere ammesse a fruire di prestiti agrari d'esercizio per l'acquisto del bestiame predetto, a norma dell'art. 2, n. 2, del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509. I prestiti predetti saranno assistiti dai privilegi di cui agli articoli 8 e 9 del citato R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509. Le imprese prestatarie dovranno indicare all'Istituto finanziatore a chi e per quale fondo ciascun capo di bestiame viene dato a soccida; nonchè le eventuali successive variazioni, per le conseguenti annotazioni dello schedario istituito presso ciascun Istituto speciale di credito agrario in forza dell'art. 37 delle norme regolamentari per l'esecuzione del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvate con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificate con decreto Ministeriale 18 giugno 1928. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addì 18 giugno 1931 - Anno IX VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Acerbo - Mosconi. Visto, il Guardasigilli: Rocco.
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