LEGGE 18 giugno 1931, n. 919
Entrata in vigore del provvedimento: 04/08/1931
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. E' convertito in legge il R. decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, concernente il nuovo ordinamento della giustizia militare con le modificazioni seguenti: L'art. 3 e' sostituito dal seguente: «I tribunali militari territoriali sono costituiti: a) da un presidente appartenente al Regio esercito ed avente grado di generale di brigata; b) da uno o piu' giudici relatori appartenenti al ruolo della giustizia militare; c) da sei giudici militari appartenenti: quattro al Regio esercito e due alla Regia aeronautica, tutti appartenenti ai ruoli delle armi combattenti. I quattro giudici appartenenti all'Esercito avranno: uno il grado di colonnello, uno quello di tenente colonnello, uno di maggiore ed uno il grado di capitano. I due giudici appartenenti alla Regia aeronautica avranno: uno il grado di tenente colonnello o maggiore ed uno il grado di capitano. «Presso ogni tribunale militare territoriale sono inoltre almeno sei giudici militari supplenti dei quali almeno quattro per il Regio esercito e due per la Regia aeronautica, aventi gradi dome i giudici effettivi predetti, essi pure appartenenti al ruolo delle armi combattenti, i quali sostituiranno i giudici effettivi legittimamente impediti.» «In caso di mancanza o di impedimento del presidente ne fara' le veci il giudice militare di grado piu' elevato e di maggiore anzianita'.» «Il presidente ed i giudici potranno avere di massima altri incarichi, tenute ferme le incompatibilita' di cui all'art. 6 del presente decreto». L'art. 9 e' sostituito dal seguente: «Per il giudizio a carico degli ufficiali rimangono ferme le disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2903; ma faranno parte di diritto del tribunale che dovra' giudicarli, sempre che il grado lo consenta, e su designazione del presidente del tribunale militare nella cui giurisdizione il giudizio deve celebrarsi, i giudici effettivi e supplenti a questo appartenenti, nonche' lo stesso presidente del tribunale militare, sia in tale sua qualita', sia in quella di giudice a seconda dei casi. «Nei giudizi a carico degli ufficiali della Regia aeronautica i due giudici di grado meno elevato dovranno sempre appartenere alla forza armata del giudicabile. Ove i medesimi non possano essere tratti dal tribunale militare territoriale, saranno estratti a sorte, con le modalita', di cui all'art. 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, fra coloro che risiedono nel territorio della Z. A. T. in cui sono compresi i tribunali militari» Dopo l'art. 20 sono aggiunti i seguenti articoli: Art. 20-bis. All'art. 2 della legge 18 dicembre 1930, n. 1878, e' aggiunto, in fine, il comma seguente: «Non trovandosi nel dipartimento un numero di ufficiali rivestiti dei gradi prescritti sono compresi nell'estrazione a sorte tutti gli ufficiali aventi gradi medesimi del dipartimento vicino designato dal comandante in capo del dipartimento dove siede il tribunale». Art. 20-ter. Dopo l'art. 2 della legge 18 dicembre 1930, n. 1878, e' aggiunto il seguente art. 2-bis: «Nei giudizi a carico di ufficiali di vascello, e quando il fatto su cui deve cadere il giudizio sia un fatto marittimo, il presidente ed il giudice militare della Commissione d'inchiesta debbono essere ufficiali di vascello. «Qualora tali ufficiali non si trovino a far parte della Commissione d'inchiesta, si provvede mediante sorteggio con le norme di cui all'articolo precedente». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addi' 18 giugno 1931 - Anno IX VITTORIO EMANUELE Mussolini - Gazzera - Mosconi - Sirianni - Balbo. Visto, il Guardasigilli: Rocco.
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