Act 031U1604
Art. 53. ((Per il raggiungimento di finalita' di pubblico interesse nel campo della tutela e dell'incremento del patrimonio ittico nelle acque interne, possono costituirsi associazioni esclusivamente in forma di consorzi per la tutela della pesca. Tali consorzi sono costituiti per atto pubblico; quelli il cui ambito, riguardo alle acque delle quali tutelano la pesca, e' contenuto nel territorio di una Provincia oppure che hanno finalita' ed interessi limitati all'ambito provinciale, sono riconosciuti con provvedimento del prefetto su proposta del presidente della. Giunta provinciale e sono sottoposti alla vigilanza della Giunta provinciale; quelli che si estendono a territori di piu' Province o le cui finalita' e interessi esorbitano dall'ambito di una Provincia, sono soggetti al riconoscimento ed alla vigilanza del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti per il riconoscimento i presidenti delle Giunte provinciali competenti per territorio. I consorzi per la tutela della pesca hanno personalita' giuridica e sono ammessi al gratuito patrocinio)).
Testo-art. 54
Art. 54. ((I consorzi per la tutela della pesca possono essere costituiti in forma obbligatoria con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, su proposta del presidente della Giunta provinciale o di uno dei presidenti delle Giunte provinciali interessate, sentito il Comitato permanente della pesca. La vigilanza su detti consorzi spetta alla Giunta provinciale o al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, secondo il criterio stabilito nel precedente articolo)).
Testo-art. 55
Art. 55. ((I consorzi per la tutela della pesca sono retti da un presidente, nominato dal presidente della Giunta provinciale per i consorzi sottoposti alla vigilanza della Giunta provinciale, e dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste per quelli soggetti alla vigilanza del Ministro per l'agricoltura e per le foreste. Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente del consorzio e' coadiuvato da un ufficio di presidenza, costituito da due componenti, uno dei quali nominato dalla Consulta di cui al seguente articolo e l'altro da scegliersi fra persone dotate di particolari conoscenze tecniche, nominato dall'autorita' cui spetta la nomina del presidente. I bilanci sociali recano la firma del presidente e dei componenti l'ufficio di presidenza)).
Testo-art. 56
Art. 56. Presso ogni Consorzio per la tutela della pesca e' costituita una Consulta, che deve essere riunita almeno una volta l'anno per dare parere su tutti gli argomenti riguardanti l'attivita' dell'ente. Fanno parte della Consulta: a) un ufficiale della Milizia nazionale forestale designato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste; b) un funzionario del Genio civile designato dal Ministro per i lavori pubblici; c) un rappresentante dell'organo locale di ciascuna delle Federazioni nazionali degli industriali della pesca, dei lavoratori della pesca, delle cooperative di produzione e di lavoro, dei commercianti in prodotti della pesca; d) un rappresentante dei pescatori dilettanti, designato dal Prefetto della Provincia ove il Consorzio ha la sua sede sociale; e) un ufficiale del Corpo delle Capitanerie di porto designato dal Ministro per le comunicazioni limitatamente ai Consorzi che svolgono la loro attivita' su acque salse e salmastre. Gli statuti dei singoli Consorzi potranno disporre che altre eventuali rappresentanze si aggiungano a quelle suindicate. ((17))
Testo-art. 57
Art. 57. ([Legge 13 dicembre 1928, n. 2884, art. 5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1928-12-13;2884~art5)). Possono far parte dei Consorzi, oltre i privati e le societa' esercenti l'industria della pesca, il commercio dei prodotti della medesima, o comunque aventi interesse all'utile esercizio della pesca, i dilettanti di pesca, gli studiosi di materie attinenti alla pesca, e gli enti locali.
Testo-art. 58
Art. 58. ([Legge 13 dicembre 1928, n. 2884, art. 6](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1928-12-13;2884~art6)). ((Le guardie giurate dipendenti dai Consorzi per la tutela della pesca, nominate ai sensi dell'[art. 133 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art133), approvato con [R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, e degli articoli 265 e seguenti](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art265) del regolamento di esecuzione delle leggi stesse, ([R. decreto 21 gennaio 1929, n. 62](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62)) quando l'attivita' del Consorzio dal quale dipendono si svolga in piu' di una Provincia, possono essere autorizzate dal Prefetto competente, previo nulla osta degli altri Prefetti interessati, ad esercitare le proprie funzioni su tutto il territorio costituente la circoscrizione del Consorzio stesso)).
Testo-art. 59
Art. 59. ([Legge 13 dicembre 1928, n. 2884, art. 7](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1928-12-13;2884~art7)). ((Il presidente della Giunta provinciale, per i consorzi la cui vigilanza spetta alla Giunta provinciale, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, per gli altri, puo' disporre che gli attrezzi per la pesca da usare nella zona di ciascun consorzio, relativamente alle acque interne, siano, a cura del consorzio stesso, muniti di speciale contrassegno che ne accerti la conformita' con le disposizioni vigenti, e puo' stabilire che per tale servizio sia corrisposto al consorzio uno speciale diritto)). Nel caso previsto dal precedente comma, la mancanza del contrassegno sara' punita con pena pecuniaria da L. 50 a 500. Gli attrezzi privi del contrassegno saranno soggetti a sequestro e non saranno restituiti se non dopo che siano stati muniti del contrassegno a richiesta e spese del contravventore.
Testo-art. 60
Art. 60. ([Legge 13 dicembre 1928, n. 2884, art. 8](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1928-12-13;2884~art8)). I Consorzi traggono i mezzi finanziari occorrenti al loro funzionamento dalle quote sociali, dai diritti di cui all'art. 59, dai contributi degli enti locali e dalle entrate eventuali. ((Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' disporre ogni anno sugli stanziamenti di bilancio erogazioni a favore delle Amministrazioni provinciali che nei limiti di queste erogazioni assegneranno contributi ai consorzi sottoposti alla vigilanza della Giunta provinciale. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' concedere sugli stessi stanziamenti di bilancio contributi a favore dei consorzi sottoposti alla vigilanza del Ministero stesso I contributi non possono superare le entrate del consorzio ottenute come nel primo comma del presente articolo. I consorzi sono tenuti a comunicare i loro bilanci all'autorita' che, a norma dei commi precedenti, puo' disporre la concessione di contributi)).
Testo-art. 61
Art. 61. ([Legge 13 dicembre 1928, n. 2884, art. 9](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1928-12-13;2884~art9)). ((Qualora un consorzio volontario od obbligatorio non corrisponda alle finalita' per le quali e' stato istituito, ovvero quando siano constatate gravi irregolarita' nell'amministrazione di esso, il presidente della Giunta provinciale, se trattasi di consorzio la cui vigilanza spetta alla Giunta provinciale, o il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, per i consorzi sottoposti alla vigilanza dello stesso Ministero, ha facolta' di far cessare dalle loro funzioni gli ordinari organi direttivi, amministrativi e consultivi dell'ente e di nominare un commissario per la temporanea gestione del consorzio)).
Testo-art. 62
Art. 62. ([Legge 13 dicembre 1928, n. 2884, art. 10](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1928-12-13;2884~art10)). Le attuali Associazioni per la pesca, anche se erette in ente morale o riconosciute in forza di precedenti disposizioni, saranno trasformate in Consorzi, in conformita' della presente legge.
Testo-art. 63
Art. 63. ([Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 36](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1921-03-24;312~art36)). D'accordo col Ministero della educazione nazionale possono essere istituite, nei principali centri pescherecci, scuole speciali per l'insegnamento professionale della pesca e per l'istruzione dei pescatori. A cura del Ministero dell'educazione nazionale, d'accordo con quello dell'agricoltura e delle foreste, nella parte dei programmi degli istituti magistrali e delle scuole elementari relativa all'insegnamento della storia naturale, e' inserito un cenno sulla coltura delle acque in genere, con riferimento speciale all'industria della pesca. Per l'istruzione professionale, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' far tenere dei rapidi corsi speciali e temporanei presso gli istituti e laboratori da esso dipendenti, presso quelli del Regio comitato talassografico e presso gli istituti nautici. Per la diffusione delle discipline inerenti al progresso della pesca, di comune intesa e col concorso del Regio comitato talassografico, possono essere istituiti quattro incarichi di insegnamento d'indole superiore, rispettivamente di oceanografia fisica, di oceanografia biologica, di biologia applicata alla pesca e di navigazione, con speciale riguardo allo sviluppo della pesca a motore. Gli incaricati debbono tenere conferenze di volgarizzazione anche nei principali centri pescherecci.
Testo-art. 64
Art. 64. ([Legge 11 luglio 1904, n. 378, art. 3, lettera a)](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1904-07-11;378~art3-leta); [legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 34](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1921-03-24;312~art34), comma penultimo). Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste promuove ed attua, anche d'accordo con gli altri Stati interessati, studi ed indagini sulle condizioni fisico-biologiche delle acque e sugli effetti dei diversi metodi ed istrumenti pescherecci, nonche' sulle condizioni della pesca e dei pescatori; armonizza la propria attivita' con quella del Regio comitato talassografico italiano e di altri istituti del genere, e provvede, d'intesa con essi, alla redazione delle carte peschereccie e dei portolani di pesca.
Testo-art. 65
Art. 65. ([Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 37](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1921-03-24;312~art37)). Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste promuove e sussidia pubblicazioni, anche periodiche, le quali abbiano per iscopo l'educazione dei pescatori e la diffusione di tutto quanto riguarda l'industria della pesca; e puo' pubblicare annualmente una relazione sull'attivita' dell'Ufficio centrale della pesca, degli Istituti di idrobiologia applicata alla pesca, e dei Regi stabilimenti ittiogenici, con la statistica dei ripopolamenti eseguiti dall'Amministrazione, dalle societa' di pesca, dalle cooperative e dai privati, in acque pubbliche e possibilmente anche in acque private. Il Ministero puo' parimenti pubblicare studi e relazioni sulle indagini eseguite dagli Istituti di idrobiologia applicata alla pesca, che abbiano importanza scientifica, tecnica, pratica ed economica.
Testo-art. 66
Art. 66. ([Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 10](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1921-03-24;312~art10)). Le imprese che, con qualunque numero di operai pescatori, esercitano la pesca, con o senza navi e galleggianti di qualsiasi specie, sono soggette alle disposizioni contenute nella legge ([testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1904-01-31;51), sugli infortuni degli operai sul lavoro, e nel [decreto-legge Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1825](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1918-11-17;1825), in quanto non sia diversamente provveduto dalla presente legge. Tra le imprese, di cui al precedente comma, sono comprese tanto quelle esercenti la pesca marittima, litoranea o d'alto mare, non considerate dall'art. 1, n. 2, della legge ([testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1904-01-31;51), quanto quelle esercenti la pesca lacuale e fluviale.
Testo-art. 67
Art. 67. ([Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 11](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1921-03-24;312~art11)). Sono considerati imprenditori, oltre le aziende individuali o collettive, comprese le societa' cooperative che esercitano direttamente l'industria della pesca, anche i proprietari o armatori, i quali concedono agli operai pescatori le loro navi o galleggianti e gli attrezzi pescarecci, con o senza il loro personale intervento nelle operazioni di pesca, ricevendo un qualsiasi corrispettivo, in denaro o in natura, come partecipazione al prodotto della pesca.
Testo-art. 68
Art. 68. ([Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 12](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1921-03-24;312~art12)). Agli effetti dell'assicurazione obbligatoria contro gl'infortuni sul lavoro e' considerato operaio pescatore: a) chiunque, in modo permanente o avventizio e con rimunerazione fissa o a cottimo o con partecipazione al prodotto, anche se corrisposta in tutto o in parte in natura, e' occupato nelle operazioni di pesca marittima litoranea o d'alto mare, lacuale o fluviale, comprese le operazioni di ormeggio, disormeggio o di navigazione della nave o del galleggiante destinato alla pesca; b) chiunque, nelle stesse condizioni, anche senza partecipare materialmente al lavoro, sopraintende durante le operazioni di pesca al lavoro degli altri, purche' la sua mercede fissa, ragguagliata ad anno, non superi le L. 3600; c) l'apprendista o mozzo, con o senza rimunerazione, che partecipi al lavoro nelle condizioni previste dalla lettera a).
Testo-art. 69
Art. 69. ([Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 13](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1921-03-24;312~art13)). Quando, per particolari condizioni di esercizio dell'industria peschereccia, non sia possibile applicare le disposizioni contenute nella legge ([testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1904-01-31;51), e nel [decreto-legge Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1825](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1918-11-17;1825), relativo al calcolo dell'ammontare della rimunerazione che deve servire di base al contratto d'assicurazione e al computo delle indennita' per infortunio, la rimunerazione stessa e' determinata in base a tabelle di salari medi, o convenzionali, da stabilirsi dal Ministero delle corporazioni di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste secondo le norme che saranno fissate dal regolamento.
Testo-art. 70
Art. 70. ([Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 14](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1921-03-24;312~art14)). Le persone soggette all'obbligo dell'assicurazione, secondo gli articoli precedenti, debbono essere assicurate presso la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, fatta eccezione per i casi seguenti: 1° che esista, oppure sia in seguito costituito, un sindacato obbligatorio di assicurazione mutua ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 della legge ([testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1904-01-31;51); 2° che si tratti di imprese soggette, per una parte dei propri dipendenti, all'obbligo dell'assicurazione secondo lo articolo 1, n. 2, della legge ([testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1904-01-31;51), nel qual caso le persone, per le quali viene stabilito con la presente legge l'obbligo dell'assicurazione, possono essere assicurate presso lo stesso Istituto, al quale sono assicurati gli altri dipendenti. Sono nulli i contratti stipulati presso un ente diverso dalla Cassa nazionale o da un Sindacato obbligatorio, in tutti i casi nei quali, ai termini del presente articolo, l'assicurazione doveva essere stipulata presso la Cassa nazionale o un Sindacato obbligatorio. La nullita' puo' essere eccepita soltanto dagli imprenditori contraenti, dalle persone assicurate e dalla Cassa nazionale o dal Sindacato obbligatorio esercitante nel territorio, i quali potranno provocare i relativi procedimenti penali.
Testo-art. 71
Art. 71. ([Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 15](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1921-03-24;312~art15) e [art. 21, comma 2°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1921-03-24;312~art21-com2)). E' data facolta' al Ministero delle corporazioni di emanare, di concerto col Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno speciale regolamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente capo. Con il predetto regolamento saranno altresi' stabilite le norme per la vigilanza, che verra' esercitata dal Ministero delle corporazioni, e potranno essere stabilite norme speciali per il pagamento dei premi. Le disposizioni del presente capo si applicano anche per la pesca in acque pubbliche, ed in quelle soggette a diritti privati ed esclusivi di pesca.
Testo-art. 72
Art. 72. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 12 LUGLIO 1938, N. 1487](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1938-07-12;1487)))
Testo-art. 73
Art. 73. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 12 LUGLIO 1938, N. 1487](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1938-07-12;1487)))
Testo-art. 74
Art. 74. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 12 LUGLIO 1938, N. 1487](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1938-07-12;1487)))
Testo-art. 75
Art. 75. ((LA [L. 12 LUGLIO 1938, N. 1487](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1938-07-12;1487) HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Testo-art. 76
Art. 76. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 12 LUGLIO 1938, N. 1487](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1938-07-12;1487)))
Testo-art. 77
Art. 77. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 12 LUGLIO 1938, N. 1487](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1938-07-12;1487)))
Testo-art. 78
Art. 78. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 12 LUGLIO 1938, N. 1487](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1938-07-12;1487)))
Testo-art. 79
Art. 79. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 12 LUGLIO 1938, N. 1487](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1938-07-12;1487)))
Testo-art. 80
Art. 80. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 12 LUGLIO 1938, N. 1487](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1938-07-12;1487)))
Testo-art. 81
Art. 81. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 12 LUGLIO 1938, N. 1487](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1938-07-12;1487)))
Testo-art. 82
Art. 82. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 12 LUGLIO 1938, N. 1487](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1938-07-12;1487)))
Testo-art. 83
Art. 83. ([R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 12](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1929-04-04;927~art12)). Presso ogni mercato e' istituita una cassa del mercato che gestisce i servizi di tesoreria, con una provvigione da determinare in relazione alle spese del servizio. La gestione della cassa e' affidata ad un istituto di credito con l'obbligo di compiere, nel mercato stesso, operazioni di piccolo credito a favore dei produttori e dei venditori. Il funzionamento del servizio di tesoreria e del servizio di credito e' regolato con apposita convenzione da stipularsi con l'autorita' comunale e da approvarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. In casi eccezionali il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facolta' di dispensare dall'osservanza delle precedenti disposizioni del presente articolo. L'istituzione degli uffici di cassa e' subordinata alle norme dell'[art. 9 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-11-06;1830~art9), in quanto gli istituti di credito gestori siano gia' sottoposti all'osservanza del decreto stesso.
Testo-art. 84
Art. 84. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 12 LUGLIO 1938, N. 1487](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1938-07-12;1487)))
Testo-art. 85
Art. 85. ([R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 14](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1929-04-04;927~art14)). Per le concessioni di aree e di manufatti di pertinenza del Demanio marittimo, occorrenti per i mercati, sara' provveduto dall'Amministrazione della marina mercantile, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, mediante la stipulazione di contratti in conformita' delle norme del codice e del regolamento per la marina mercantile. Il canone per le suddette concessioni viene determinato, in ogni caso, nella misura indicata dall'art. 48, lettera e), della presente legge.
Testo-art. 86
Art. 86. ([R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 15](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1929-04-04;927~art15)). In tutti i Comuni, nei quali il consumo annuo dei prodotti della pesca superi la media indicata nell'articolo 72, la vendita al dettaglio dei prodotti stessi deve essere disciplinata da apposito regolamento, da approvarsi dal prefetto, sentito il Consiglio provinciale dell'economia. Nelle citta' con popolazione superiore a 100.000 abitanti e' obbligatoria l'istituzione di un mercato per la vendita al dettaglio, e nelle citta' con popolazione superiore a 300 mila abitanti di almeno due mercati per la vendita stessa.
Testo-art. 87
Art. 87. ([R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 16](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1929-04-04;927~art16)). E' in ogni caso ammessa la vendita diretta al dettaglio da parte dei produttori, sotto l'osservanza delle norme che il regolamento comunale stabilira' in proposito. Per la vendita al dettaglio dei prodotti della pesca, il direttore del mercato all'ingrosso, in casi speciali, puo' essere autorizzato dall'autorita' comunale a concedere licenze provvisorie della validita' non maggiore di due giorni, anche in deroga al disposto del [R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-12-16;2174).
Testo-art. 88
Art. 88. ([R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 17](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1929-04-04;927~art17)). ((Il prefetto ha facolta' di inviare un commissario: a) per procedere, d'ufficio ed a spese del Comune, all'organizzazione del mercato all'ingrosso ed alla costruzione dei relativi impianti, quando il Comune non vi provveda o non vi provveda adeguatamente nel termine all'uopo stabilito; b) per procedere, d'ufficio ed a spese del Comune, alla compilazione del regolamento del mercato all'ingrosso, quando tale regolamento non sia stato inviato nel termine stabilito dalla prefettura)).
Testo-art. 89
Art. 89. ([R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 18](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1929-04-04;927~art18)). Il prefetto della Provincia ha facolta' di inviare un commissario per procedere, di ufficio ed a spese del Comune, all'organizzazione dei mercati di vendita al dettaglio ed alla compilazione del relativo regolamento, quando a cio' non siasi provveduto entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione del [R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1929-04-04;927), o, a giudizio insindacabile dello stesso prefetto, non siasi provveduto in modo idoneo.
Testo-art. 90
Art. 90. ([R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 19](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1929-04-04;927~art19)). Oltre alle norme che potranno essere stabilite nei regolamenti comunali di cui all'art. 73, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' disporre, per determinate localita', particolari limitazioni all'acquisto all'ingrosso dei prodotti pescherecci fuori dei mercati.
Testo-art. 91
Art. 91. (Legge di bilancio, e [R. decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 149, art. 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-01-19;149~art2), capov.). Per le spese inerenti al funzionamento dei Regi stabilimenti ittiogenici e del Regio laboratorio centrale di idrobiologia, ed all'applicazione delle norme contenute nella presente legge, escluse quelle di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 44, e di cui all'art. 45, e' iscritto nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in ciascun esercizio finanziario, lo stanziamento ordinario di L. 1.800.000.
Testo-art. 92
Art. 92. ([R. decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 149, art. 2, comma 1°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-01-19;149~art2-com1)). Per gli scopi di cui alle lettere a, b) e c) dell'art. 44, nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' iscritta in via straordinaria, per ciascuno degli esercizi finanziari fino al 1949-50, la somma di L. 1.380.000. (10) ((12))
Testo-art. 93
Art. 93. ([R. decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 149, art. 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-01-19;149~art4)). Per il concorso nel pagamento degli interessi dei prestiti di cui all'art. 45, saranno stanziate nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, negli esercizi sottoindicati, le somme a lato di ciascuno segnate: [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=v031U16040010093011000104&dgu=1932-01-23&art.dataPubblicazioneGazzetta=1932-01-23&art.codiceRedazionale=031U1604) (10) (14) ((18)) Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re: Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: Acerbo.
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