LEGGE 9 maggio 1932, n. 547
Art. 1
I detenuti negli stabilimenti carcerari e negli stabilimenti per misure amministrative di sicurezza lavorano per conto delle pubbliche amministrazioni, che hanno l'obbligo di commettere alle lavorazioni carcerarie una parte delle loro richieste, entro i limiti fissati annualmente dal Capo del Governo.
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