LEGGE 30 maggio 1932, n. 635
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Sono compresi nell'annuo abbonamento alle tasse sugli affari previsto dall'art. 21 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, a favore degli Istituti di credito agrario ivi menzionati, gli atti di consenso e le formalità ipotecarie per la cancellazione del privilegio convenzionale agrario e delle ipoteche in genere iscritte a garanzia di operazioni di credito agrario compiute dai detti Istituti. Lo stesso trattamento è esteso anche agli Istituti autorizzati a compiere operazioni di credito agrario, menzionati nei commi 2° e 3° dell'art. 13 del su richiamato R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, limitatamente agli atti riflettenti operazioni di credito agrario. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 maggio 1932 - Anno X VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Acerbo - Mosconi. Visto, il Guardasigilli: Rocco.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.