LEGGE 30 maggio 1932, n. 805
Art. 1
Sono estese al Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento e alle obbligazioni ipotecarie da esso emesse le disposizioni a favore degli Istituti di credito fondiario contenute negli articoli 17, 19, 21, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 58, 59, 60, 71 e 74 del testo unico sul credito fondiario, approvato col R. decreto 16 luglio 1905, n. 646, e negli articoli 17, 18 e 19 della legge 22 dicembre 1905, n. 592, portante provvedimenti per agevolare i mutui fondiari.
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