LEGGE 16 giugno 1932, n. 826
Art. 1
L'istruzione professionale dei contadini è affidata alle Cattedre ambulanti di agricoltura, che la impartiscono a mezzo del loro personale tecnico, con l'indirizzo e sotto la vigilanza del direttore di ciascuna Cattedra, mediante corsi temporanei, di carattere eminentemente pratico e applicativo locale.
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