LEGGE 29 dicembre 1932, n. 2036
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Il Governo del Re è autorizzato ad emanare norme aventi carattere legislativo per disciplinare sia la produzione, sia il commercio dello zolfo grezzo e lavorato, e del minerale di zolfo delle miniere del Regno, anche mediante la costituzione di uno speciale Ente nazionale dello zolfo. Le norme saranno emanate con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze e col Ministro per la giustizia. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 dicembre 1932 - Anno XI VITTORIO EMANUELE Mussolini - Jung - DE FRANCISCI Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
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