LEGGE 29 dicembre 1932, n. 2049
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Il primo comma dell'art. 4 della legge 20 giugno 1929 numero 1012, è sostituito dal seguente: «Il Ministro per le finanze, di concerto con quello per le comunicazioni, è autorizzato a concedere il coordinamento e la gestione delle zone di cui agli articoli 1 e 2 alla Società Porto industriale di Livorno, costituita con atto notar Conti 1,5 marzo 1928, omologato dal Tribunale di Livorno il 26 marzo 1928, e nella quale i partecipanti potranno essere soltanto il comune di Livorno ed altri enti pubblici, il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia, il Monte dei Paschi di Siena e la Cassa di risparmio di Livorno ». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 dicembre 1932 - Anno XI VITTORIO EMANUELE Mussolini - Jung - Di Crollalanza - Ciano Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
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