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LEGGE 16 gennaio 1933, n. 130

Current text a fecha 1970-01-02
Art. 1

Piena ed intera esecuzione è data nel Regno e nelle Colonie alla Convenzione per limitare la fabbricazione e regolare la distribuzione degli stupefacenti, con annesso Protocollo di firma, stipulata in Ginevra, fra l'Italia ed altri Stati, il 13 luglio 1931.