LEGGE 12 gennaio 1933, n. 141
Art. 1
Allo scopo di adeguare l'attrezzatura industriale della Nazione alle condizioni economiche generali è data facoltà al Governo del Re di disporre che l'impianto di nuovi stabilimenti industriali, nonchè l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti, siano sottoposti ad autorizzazione governativa.
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