LEGGE 23 febbraio 1933, n. 170
Art. 1
All'art. 1 della legge 30 maggio 1932, n. 752, è sostituito il seguente: « È istituito un Ente finanziario dei Consorzi agrari con sede in Roma. « L'Ente ha lo scopo di contribuire allo sviluppo dell'agricoltura agevolando il migliore assetto finanziario dei Consorzi agrari e della Federazione Italiana dei Consorzi agrari, ed a tal fine il contributo dello Stato, di cui all'art. 2, lettera a), non potrà essere investito che in crediti ed in attività di pertinenza dei Consorzi agrari e della Federazione Italiana dei Consorzi agrari ed in operazioni di assestamento dei bilanci dei Consorzi agrari ».
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