LEGGE 3 aprile 1933, n. 255
Art. 1
La Corte dei conti è divisa in tre Sezioni delle quali una di controllo e due giurisdizionali ed è composta di: 1 Presidente; 3 Presidenti di sezione; 22 Consiglieri; 1 Procuratore generale; 3 Vice-procura tori generali; 23 Primi referendari; 30 Referendari. Il presidente della Corte presiede le Sezioni riunite, la Sezione del controllo e, quando lo stimi conveniente, le altre Sezioni. Il procuratore generale ed i vice-procuratori generali rappresentano presso la Corte il pubblico ministero. Un consigliere ha le funzioni di segretario generale.
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