Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Con effetto dal 30 giugno 1932, è data facoltà ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e delle comunicazioni a procedere alla revisione dei decreti di riconoscimento di diritti elusivi di pesca, restando abrogate le disposizioni degli articoli 23, terzo comma, e 26, terzo comma, del testo unico delle leggi sulla pesca, in quanto tale facoltà era limitati ad un termine. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 16 marzo 1933 - Anno XI VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - ACERBO - CIANO Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.