LEGGE 6 aprile 1933, n. 284
Art. 1
Nelle località che saranno stabilite dal regolamento per l'applicazione della presente legge, tutto il personale civile e militare il quale in caso di guerra debba, in virtù delle leggi sulla mobilitazione civile, continuare a svolgere la propria opera anche durante attacchi aerei nemici, deve essere provvisto di maschere antigas.
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